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L’RC Auto familiare è entrata vigore, ma scattano penalizzazioni in caso di incidente.

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17 Febbraio 2020

È ufficiale: è nata l’assicurazione RC Auto familiare.

Come già anticipato nel nostro articolo del 3 dicembre scorso, il D.L. 124/2019 ha esteso le agevolazioni previste dalla Legge Bersani (applicazione, al nuovo contratto, della classe di merito più bassa tra i veicoli della stessa categoria appartenenti al medesimo stato di famiglia) ai casi di rinnovo di contratti già stipulati e anche per diverse tipologie di veicoli, purché in assenza di sinistri con responsabilità negli ultimi 5 anni.
Per comprendere di più leggi il nostro articolo precedente.

La nuova riforma è entrata ufficialmente in vigore ieri 16 febbraio 2020.
In realtà, negli ultimi giorni quasi tutto taceva perché si pensava ad una proroga, in quanto vi erano (e vi saranno?) diversi problemi applicativi.

Tuttavia, non c’è stata alcuna proroga. Anzi, è stato approvato in extremis anche un nuovo emendamento che regola l’ipotesi di sinistro (che effettivamente rientrava tra uno dei possibili problemi applicativi).

Tale nuovo emendamento prevede che, al verificarsi di un sinistro in cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente beneficiario della classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia (dunque, che abbia goduto della nuova RC Auto familiare), le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possano assegnare a tale conducente responsabile una classe di merito superiore fino a 5 unità.

Ancora, l’emendamento stabilisce che tale retrocessione è possibile solo qualora l’incidente costi all’assicurazione un indennizzo superiore a €5.000,00. Dunque, c’è una sorta di bonus protetto per i sinistri minori.

    Questa nuova normativa lascia, però, diversi dubbi.

Innanzitutto, il primo dubbio attiene al fatto che la retrocessione è a discrezione della compagnia assicurativa: l’emendamento dice soltanto che la penalizzazione potrà arrivare fino a 5 classi di merito, lasciando alla libera discrezione delle singole compagnie stabilirla effettivamente. Addirittura, una compagnia potrebbe anche non prevedere alcuna penalizzazione.

Ancora, un’ulteriore criticità riguarda il fatto che non viene stabilito nulla per l’ipotesi in cui il veicolo che causi il sinistro sia della stessa categoria di quello più virtuoso in famiglia (ad es. l’auto del figlio che acquisisce la stessa classe di merito dell’auto del padre).
In assenza di indicazioni esplicite della legge, si potrebbe ritenere che questi subisca la retrocessione di due classi di merito, che scatta già come regola generale.

    Alla luce di ciò, quindi, pare poco comprensibile il motivo per cui chi causa ad es. un sinistro in moto (essendo prevista una retrocessione fino a 5 classi) possa anche non subire alcuna retrocessione, mentre chi lo causa con un’automobile debba necessariamente subire la retrocessione di due classi.

Da ciò, possiamo notare come le novità introdotte dal D.L. 124/2019 non siano ancora ben inserite ed amalgamate col sistema del bonus/malus disegnato dal Codice delle Assicurazioni Private.

Siamo ancora all’inizio, non ci resta che restarne a vedere gli sviluppi concreti.

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